202006.26
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Pignoramento dello stipendio

In un periodo storico di crisi economica è importante avere chiare le procedure di recupero del credito e su quali beni è possibile soddisfarsi, poiché sempre più frequenti sono i casi in cui il debitore non riesce a rispettare le scadenze perché non può o, peggio ancora, non vuole.

Il creditore per prima cosa agisce con solleciti di pagamento bonari ma non sempre questi vanno a buon fine ed infatti, rendendosi inutili questi tentavi, può agire per via giudiziale e ricorrere al Giudice per richiedere un decreto ingiuntivo, cioè una richiesta di adempimento al debitore entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Trascorsi inutilmente questi giorni al debitore va notificato l’atto di precetto, cioè l’ultimo tentativo di sollecito al pagamento entro 10 giorni dalla notifica, con l’avviso che se non provvede a soddisfare il credito si procederà ad esecuzione forzata.

Oltre al pignoramento dello stipendio può aversi pignoramento anche del conto corrente, della pensione o del TFR.

In tutti questi casi si tratta di ipotesi di pignoramento presso terzi.

Come procedere al pignoramento dello stipendio?

Innanzitutto lo stipendio può essere già depositato presso la banca, oppure non è ancora stato accreditato quindi l’esecuzione forzata, che in questo caso si tratta di pignoramento presso terzi, ha ad oggetto somme di denaro che non sono ancora in possesso del debitore.

Per cui la cifra può essere prelevata, ad esempio, direttamente dall’azienda o dall’istituto di credito dove è stata depositata.

Quindi, l’atto di pignoramento deve essere notificato:

  1. al lavoratore;
  2. alla banca se lo stipendio è stato già accreditato;
  3. al datore di lavoro quando lo stipendio non è stato ancora accreditato.

Dopo la notifica, l’istituto di credito o il datore devono trattenere la quota pignorabile in attesa dell’udienza in cui il Giudice adotta le opportune disposizioni, cioè ordinare di versare la quota pignorabile al creditore o ordinare di trattenere la quota pignorabile anche nelle successive mensilità per estinguere il debito.

Quali sono i limiti del pignoramento dello stipendio?

Il pignoramento dello stipendio, così come accade nell’ipotesi di pignoramento della pensione, ha dei limiti ben precisi.

  • Limite generale è di 1/5 del netto percepito, cioè che non è quindi possibile pignorare oltre 1/5 dello stipendio.
  • Nel caso in cui siano presenti più concorsi creditizi derivanti da cause diverse, la quota pignorabile può raggiungere massimo la metà dello stipendio, sempre nel rispetto del “minimo vitale”. Il minimo vitale è una somma sotto la quale non è possibile scendere.

Quando il creditore non è un privato ma è l’Agenzia delle Entrate per cartelle esattoriali già notificate ma non pagate, i limiti si fanno più stringenti, difatti il pignoramento dello stipendio viene calcolato sulla base del suo valore:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo è inferiore a 2500 euro;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore a 5000 euro e superiore a 2500;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è se superiore a 5000 euro.

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