Pignoramento della pensione
Il pignoramento della pensione può essere richiesto dal creditore per recuperare quanto gli spetta di diritto quando il debitore non ha provveduto al pagamento della somma dovuta.
Il creditore per prima cosa agisce con solleciti di pagamento bonari ma non sempre questi vanno a buon fine ed infatti, rendendosi inutili questi tentavi, può agire per via giudiziale e ricorrere al Giudice per richiedere un decreto ingiuntivo, cioè una richiesta di adempimento al debitore entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Trascorsi inutilmente questi giorni al debitore va notificato l’atto di precetto, cioè l’ultimo tentativo di sollecito al pagamento entro 10 giorni dalla notifica, con l’avviso che se non provvede a soddisfare il credito si procederà ad esecuzione forzata.
Una delle tipologie di esecuzione forzata è il pignoramento presso terzi che può avere ad oggetto proprio la pensione, ma anche lo stipendio, il TFR, il conto corrente.
Quali sono i limiti al pignoramento della pensione?
Il pignoramento della pensione può essere effettuato sia quando la somma è già stata accreditata nel conto corrente, bancario o postale, del debitore, sia prima che venga depositata e cioè quando è ancora nelle casse dell’ente previdenziale, l’Inps.
Tuttavia, in entrambi i casi, non è possibile pignorare l’intera somma perché sono previsti dei limiti a tutela del debitore che, trattandosi di pensione, è anche un soggetto debole che spesso deve fronteggiare ulteriori spese necessarie, come le spese mediche.
È previsto, dunque, che deve essere garantito il cosiddetto “minimo vitale“, cioè una somma sotto la quale non è possibile scendere.
Altro limite generale è di 1/5 del netto percepito, non è quindi possibile pignorare oltre 1/5 della pensione.
Ulteriore limite è che non sono pignorabili:
- la pensione sociale;
- la pensione di invalidità;
- l’assegno di accompagnamento.
Nel caso in cui ad essere creditore è l’Agenzia delle Entrate e il credito è una cartella esattoriale notificata al debitore, i limiti sono:
- 1/10 della pensione se l’importo è inferiore a 2500 euro;
- 1/7 della pensione se l’importo è inferiore a 5000 euro e superiore a 2500;
- 1/5 della pensione se l’importo è se superiore a 5000 euro.
Come procedere al pignoramento della pensione?
L’atto di pignoramento deve essere notificato alla banca, all’Inps ed anche al pensionato. Dopo la notifica, la banca o l’Inps devono trattenere la quota pignorabile in attesa dell’udienza in cui il Giudice adotta le opportune disposizioni, cioè ordinare di versare la quota pignorabile al creditore o ordinare di trattenere la quota pignorabile anche nelle successive mensilità per estinguere il debito.
Nel caso in cui siano presenti più concorsi creditizi derivanti da cause diverse, in questo caso la quota pignorabile può raggiungere massimo la metà della pensione, sempre nel rispetto del “minimo vitale”.