202004.06
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Come funziona il recupero crediti

Come funziona il recupero crediti

Come funziona il recupero crediti? E’ una domanda che si sono fatti tutti i creditori.

In questo articolo cerchiamo di spiegare come sviluppa il recupero crediti in tutte le sue fasi.

Recupero crediti: la fase stragiudiziale

Per il creditore, in ogni caso, è essenziale poter fornire la prova sia dell’invio della richiesta di pagamento sia della ricezione della stessa da parte del debitore.
A tal fine sono idonee a questo scopo le richieste inviate tramite:

  • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – se sei curioso di sapere come si scrive una lettera di recupero crediti clicca qui
  • messaggio di posta elettronica certificata (la c.d. PEC) ad un destinatario che sia anche esso un indirizzo di posta elettronica certificata

E’ possibile recuperare l’indirizzo  di pec del debitore tramite il sito inipec, messo a disposizione dal Governo Italiano per accedere ai registri ufficiali.

Al contrario è sconsigliato effettuare la richiesta esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria e tramite fax, perché si tratta di strumenti che non forniscono la prova certa dell’avvenuta ricezione.

Nel caso della posta elettronica ordinaria non vi è mai l’assoluta certezza che il messaggio sia giunto a destinazione o che l’indirizzo a cui è stato inviato sia quello attribuibile in modo univoco al debitore. Nel caso del fax, invece, il rapporto di trasmissione può unicamente dimostrare che la trasmissione è avvenuta in modo corretto ma la ricezione può comunque non essere stata regolare, come accade di norma quando il fax del ricevente non sia funzionante in modo corretto.

Venendo alla forma della richiesta di pagamento è sempre opportuno che essa contenga:

  • l’indicazione della fonte del diritto vantato dal creditore (il c.d. titolo)
  • l’indicazione dell’importo preciso dovuto indicando se possibile anche la maggiorazione a titolo di interessi
  • l’invito a provvedere al pagamento in un dato termine
  • l’indicazione che in difetto di adempimento spontaneo il creditore si riserva di tutelarsi anche in sede giudiziale.

Quando è necessaria la preventiva emissione di fattura essa va allegata alla richiesta di pagamento sempre che non sia stata già inviata precedentemente.

Nella prassi commerciale, infatti, è prassi effettuare un primo invito al pagamento contestualmente all’invio della fattura. In questo caso il creditore non sollecita il pagamento ma si limita, contestualmente alla consegna del documento contabile, ad indicare al debitore l’entità della somma dovuta ed il termine di scadenza per provvedere.

Non è necessario che il sollecito di pagamento sia effettuato tramite un legale perché il creditore può provvedere in proprio.
Se anche tramite la diffida in proprio non si riesce ad ottenere quanto dovuto è opportuno affidare l’incarico di recuperare il credito ad un legale che curerà anche l’eventuale fase giudiziale della procedura.

Entro quando richiedere il pagamento dei crediti ?

La legge stabilisce dei termini massimi entro i quali richiedere il pagamento di un credito. In particolare si prevede che, in linea generale, i diritti di credito si prescrivono (ossia decorso un certo periodo non possono più essere fatti valere) in dieci anni dal momento in cui il credito stesso è sorto (ad esempio: dal momento in cui è stato sottoscritto il contratto, dal momento in cui è stato estinto un rapporto di conto corrente ecc.).
Per determinati tipi di credito la legge prevede però dei termini più stretti: ad esempio si prescrivono in cinque  le somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili.

Tutti i crediti che hanno ad oggetto una somma di denaro producono, per legge, interessi e, in particolare, interessi di mora dal momento in cui il credito (come si dice in linguaggio tecnico) è “scaduto”.
L’art. 1219 c.c. stabilisce che producono interessi di mora senza che sia necessaria la costituzione in mora i crediti che vanno adempiuti al domicilio del creditore e per i quali è stabilito un termine per l’adempimento e, tra questi, i debiti che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Si dice scaduto un credito nel momento in cui diventa esigibile, cioè nel momento in cui è trascorso il termine a partire dal quale esso deve essere pagato. Si pensi all’ipotesi di una fattura da pagare, come si è soliti dire, a “sessanta giorni” dall’invio del documento. Ciò significa che trascorso questo termine il debitore dovrà pagare e sarà tenuto al pagamento di interessi per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora hanno una natura punitiva. Hanno infatti la funzione di dissuadere il debitore dal ritardare il pagamento ponendo a suo carico una sorta di penale.
Il saggio degli interessi moratori è determinato dalla legge in misura fissa per tutti i tipi di credito salvo per i crediti che attengono alle c.d. transazioni commerciali.
Si definiscono transazioni commerciali i contratti (a prescindere dalla denominazione utilizzata) tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo.
In questo caso la legge (art. 2 del D.Lgs n. 231 del 2002) prevede che l’interesse di mora sia determinato prendendo come base il tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali.
Con riferimento alle transazioni commerciali il D.Lgs n. 231 del 2002 ha stabilito che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore anche le somme che si sono rese necessarie per il recupero del credito medesimo.
Per questo motivo nella richiesta di pagamento è sempre opportuno specificare che viene richiesto sia il pagamento del credito (il c.d. capitale) sia il versamento delle somme a titolo di interessi di mora.
Va poi precisato che la disciplina della mora così come prevista dal D.Lgs n. 231/2002 è stata estesa, dal D.L. n. 132/2014, anche ai rapporti diversi da quelli che legano due imprenditori commerciali (e quindi di fatto a tutti i tipi di ritardo nei pagamenti).
In particolare l’art. 17 del D.L. 132/2014 ha stabilito che nei rapporti tra privati e tra privati e imprenditori l’interesse di mora da applicarsi sarà:

  • quello moratorio ordinario sino al momento della proposizione di una domanda giudiziale
  • quello moratorio previsto per le transazioni commerciali dal momento in cui viene proposta una domanda in giudizio.

La fase successiva al sollecito: negoziazione assistita e mediaconciliazione

Sempre più spesso la legge, allo scopo di ridurre le cause da trattare davanti a un giudice e favorire la conciliazione tra le parti, impone che il creditore quando non ottiene spontaneamente il pagamento da parte del debitore e intende quindi proporre un’azione giudiziale, debba prima tentare la conciliazione pena il rigetto delle sue richieste da parte del giudice.
Il sistema attualmente in vigore impone a chi intende agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti di tentare la conciliazione (la c.d. media conciliazione) presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia se la richiesta riguarda una delle seguenti materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di azienda
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi
  • Contratti bancari
  • Contratti finanziari

Nell’ipotesi in cui il debitore non si presenti all’incontro fissato per la conciliazione o, pur presentandosi, dichiari di non volere aderire alla conciliazione medesima, il mediatore predispone un verbale nel quale da atto del fallimento del tentativo.
Lo stesso accade se all’esito del tentativo le parti non trovano un accordo in questo caso il creditore è libero di ricorrere al giudice per fare valere i suoi diritti.
Se invece si giunge ad una transazione il suo contenuto viene inserito nel verbale che varrà come titolo esecutivo (un titolo, cioè, in base al quale il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore senza necessità di un provvedimento del giudice).
Con D.L. n. 132/2014, è stato delineato un nuovo strumento per invogliare le parti a tentare di trovare un accordo prima di ricorrere al giudice. Si tratta dell’istituto della c.d. Negoziazione assistita che trova applicazione a partire dal 9 febbraio 2015.
In particolare si impone che colui che vanta un credito dell’importo inferiore o pari ad Euro 50.000 di invitare, tramite un legale, il debitore ad una trattativa che verrà condotta dai legali sulla base di un accordo con il quale le parti si impegnano a tentare in buona fede (in un termine determinato) di conciliare la controversia.
Solo se il debitore non risponde all’invito entro 30 giorni (oppure risponde negativamente) è possibile ricorrere al giudice. Lo stesso accade nell’ipotesi in cui si dia inizio ad una trattativa ma questa non si concluda positivamente nel termine di legge, ovverosia al massimo tre mesi prorogabili (solo su accordo delle parti) per ulteriori 30 giorni.
Va precisato che l’obbligo di proporre la negoziazione assistita non sussiste nelle materie nelle quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione.

Recupero crediti: la fase giudiziale

La fase giudiziale diventa necessaria se il creditore non riesce ad ottenere il pagamento né a seguito dei solleciti di pagamento né a seguito delle trattative (anche in sede di conciliazione obbligatoria) che si siano nel frattempo instaurate.
In questa situazione al creditore non resta che il ricorso al Giudice per ottenere un provvedimento che accerti in via definitiva il suo diritto ad ottenere il pagamento per poi procedere al pignoramento dei beni del debitore.
È evidente che l’azione giudiziaria diventa opportuna nella misura in cui il creditore sa che il debitore è in possesso di beni che possono essere successivamente pignorati e sui quali procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, in considerazione dei costi di un’azione giudiziale, è sempre opportuno prima di ricorrere al Giudice effettuare una valutazione sulla consistenza del patrimonio del debitore per evitare di trovarsi in mano un provvedimento che accerta un diritto che in concreto non può essere soddisfatto.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il creditore ottenga una sentenza con la quale il Giudice accerta il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma dovuta per dei lavori di ristrutturazione da lui effettuati in favore di una persona che, tuttavia, è formalmente nullatenente (cioè non possiede alcunché ed in particolare non ha beni immobili da pignorare né retribuzioni sulle quali rivelarsi e neppure un conto corrente bancario in attivo). In questo caso in assenza di beni sui quali eseguire la sentenza occorre valutare molto bene l’opportunità di procedere o meno giudizialmente.

Normalmente il recupero del credito in fase giudiziale si attua in due forme tra di esse alternative: il ricorso per ingiunzione e la citazione in giudizio secondo le forme del c.d. rito ordinario.
Il rito ordinario è un vero e proprio processo civile nel quale il creditore, con l’assistenza di un avvocato, ha l’obbligo di dimostrare

  • la fonte del suo diritto di credito (ad esempio depositando una copia del contratto sul quale si fonda la richiesta di pagamento)
  • di avere eseguito correttamente l’attività prevista a suo carico nel contratto.

Il ricorso per ingiunzione, invece, è possibile quando si ha una prova scritta dell’esistenza del credito (ad esempio: il contratto e la relativa fattura).
In questo caso il creditore depositerà, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso al Giudice che emetterà un decreto (il c.d. decreto ingiuntivo) con il quale:

  • ordina al debitore di pagare la somma per la quale esiste la prova scritta
  • assegna al debitore un termine di quaranta giorni per opporsi alla richiesta.

Se il debitore non propone nei termini l’opposizione (anche in questo caso con l’assistenza di un avvocato) il decreto diventa titolo esecutivo, un provvedimento, in altre parole, in base al quale si può procedere al pignoramento.
Se invece viene proposta l’opposizione si apre un vero e proprio giudizio ordinario nel quale il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa ed all’esito del quale il Giudice potrà confermare il contenuto del decreto oppure revocarlo (anche solo in parte nell’ipotesi in cui risulti che l’importo del credito è inferiore a quello indicato nel decreto stesso).

La fase esecutiva

La fase esecutiva è la fase nella quale il creditore che è in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza che non può più essere impugnata oppure un decreto ingiuntivo che non è stato opposto) procede al pignoramento dei beni del debitore oppure dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto.

Si parla in questo caso di esecuzione

mobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all’asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene mobile di proprietà del debitore (ad esempio una vettura, dei mobili, degli elettrodomestici ecc…)
immobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all’asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene immobile di proprietà del debitore (ad esempio un alloggio, un terreno ecc…)
di crediti presso terzi: nella quale il creditore chiede al giudice che gli venga assegnato un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo (si pensi all’ipotesi in cui il debitore vanti un credito nei confronti del proprio datore di lavoro, in questo caso il creditore può chiedere al Giudice che il datore di lavoro versi direttamente a lui, in tutto o in parte, le somme che dovrebbe pagare al debitore).

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