202006.25
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Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento consiste nell’espropriazione forzata dei beni del debitore che, a seguito di decreto ingiuntivo rilasciato da parte del Giudice su richiesta del creditore, non ha provveduto a saldare il debito entro il termine previsto.

Il recupero dei crediti è un importante attività soprattutto in periodo di crisi economica, è ovvio che nei momenti di difficoltà è fondamentale avere liquidità per fronteggiare le spese ordinarie di tutti i giorni o straordinarie.

Dunque, non riuscire a recuperare le somme di cui si avrebbe diritto può rappresentare un problema non indifferente ed è per questo che si rende necessario ricorrere a procedure di recupero del credito stragiudiziale o giudiziale.

Come avviene il pignoramento?

Come già accennato, si procede a pignoramento quando, trascorsi 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, il debitore non provvede al pagamento. Il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo ma prima di procedere al pignoramento è necessario notificare l’atto di precetto che consiste nell’ultimo sollecito al pagamento con la quale si avvisa che se il debitore non adempie entro un periodo di tempo, 10 giorni, avrà inizio l’esecuzione forzata. Dopo l’atto di precetto deve essere notificato l’atto di pignoramento.

Il pignoramento ha lo scopo di sottrarre determinati beni al debitore, venderli attraverso un’asta giudiziaria e ricavare le somme necessarie per consentire al creditore di soddisfarsi.

Se dalla vendita è ricavata una somma inferiore al credito allora sarà necessario procedere ad ulteriori pignoramenti, se è una somma superiore al credito allora la parte eccedente verrà restituita al debitore.

Si può procedere anche, piuttosto che con vendita attraverso asta giudiziaria, all’assegnazione diretta del bene pignorato ed in questo caso la proprietà è trasferita al creditore.

Esistono tre tipologie di pignoramento a seconda del bene in oggetto:

Quali sono gli effetti del pignoramento?

Gli effetti principali del pignoramento sono:

  • Interruzione della prescrizione, a partire dalla notifica dell’atto di precetto.
  • Vincolo giuridico sui beni pignorati, cioè che il debitore non può sottrarre i beni al soddisfacimento del credito.

Può accadere però che il debitore inadempiente sia anche nullatenente, in questo caso il creditore si troverà in difficoltà per recuperare quanto gli spetta di diritto. Dato che ad essere pignorati sono sia i beni presenti che quelli futuri il creditore, in questo caso, dovrà attendere che il debitore entri in possesso di qualche bene.

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