202006.19
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Come recuperare i crediti?

Il recupero crediti è l’attività diretta ad ottenere da parte del debitore il pagamento del debito, un’attività che si svolge prima con inviti bonari e poi con mezzi coercitivi.

Infatti, una prima fase è detta stragiudiziale, poiché si svolge al di fuori del Tribunale, la quale si compone di avvisi, telefonate, diffide, intimazioni per sollecitare il debitore all’adempimento spontaneo.

Una seconda fase è detta giudiziale che consiste nella richiesta al giudice, da parte del creditore, della condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.

Ma cerchiamo di spiegare meglio come si riscuotono i crediti.

Come riscuotere i crediti in via stragiudiziale?

La fase stragiudiziale non è disciplinata dal codice ma, prima di avviare un azione legale, il creditore tenta sempre di riscuotere i crediti in via bonaria.

  • Lettera di invito al pagamento, in genere la riscossione inizia con una lettera inviata al debitore anche con semplice mail e posta non raccomandata, senza rispettare particolari forme, soltanto per invitare il debitore al pagamento bonario;
  • Solleciti telefonici, al fine di incentivare una collaborazione;
  • Lettera di messa in mora, quando l’invito bonario non produce alcun effetto, viene inviata una lettera formale di diffida. È inviata mezzo PEC (posta elettronica certificata), o spedita con posta raccomandata a/r. Nella lettera di messa in mora viene invitato il debitore ad adempiere entro il termine indicato nella stessa, in genere entro 15 giorni ma ciò non toglie che possa essere indicato un termine inferiore. È l’ultimo tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

Come riscuotere i crediti in via giudiziale?

L’azione giudiziale può essere:

  1. Mediante ricorso per decreto ingiuntivo; quando il creditore è in possesso di una prova scritta del diritto di credito, può chiedere al giudice il rilascio di un decreto ingiuntivo, cioè un ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore. Rilasciato il decreto ingiuntivo, questo dovrà essere notificato da parte dell’ufficiale giudiziario e il debitore, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, deve o procedere al pagamento o presentare opposizione. Nel caso in cui il debitore non prenda nessuna decisione, cioè non adempie e non si oppone, allora il decreto ingiuntivo diviene definitivo e si procede all’esecuzione forzata, cioè al pignoramento dei beni: mobiliare, immobiliare o presso terzi.
  2. Se il creditore non è in possesso di una prova scritta, allora dovrà procedere con giudizio ordinario, cioè vi sarà un regolare giudizio davanti al Tribunale diretto ad accertare l’esistenza del credito.

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