202005.11
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Cos’è e come funziona il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è uno strumento a disposizione del creditore per ottenere ciò che gli spetta quando il debitore non abbia adempiuto spontaneamente.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo il creditore intende ottenere un titolo esecutivo che gli consenta di procedere ad esecuzione forzata per soddisfare coattivamente il proprio diritto di credito.

Come si ottiene il decreto ingiuntivo?

Innanzitutto, va ricordato che siamo nella fase giudiziale per il recupero dei crediti, fase in cui con SOS Recupero Crediti sarete affiancati da un avvocato abilitato esperto nel settore.

Il decreto ingiuntivo è chiesto con ricorso al Tribunale competente e deve avere ad oggetto:

  • una somma liquida di denaro
  • una determinata quantità di cose fungibili diverse dal denaro (es. merci non ancora consegnate nonostante il pagamento già effettuato)
  • la consegna di una cosa mobile determinata (es. automobile)

Il credito, inoltre, deve essere certo, liquido ed esigibile.

  • Certo: la richiesta non è accettata automaticamente dal giudice ma devono essere fornite le prove del credito che si intende recuperare. Una prova utile in questo senso è la fattura, anche elettronica.
  • Liquido: cioè quantificabile in modo veloce e preciso.
  • Esigibile: cioè il termine per il pagamento deve essere scaduto.

Accertati tutti questi elementi, il giudice decide inaudita altera parte, cioè senza la necessità di interpellare la controparte ovvero il debitore.

Quale giudice è competente per il rilascio del decreto ingiuntivo?

La richiesta è presentata dal creditore mediante ricorso al giudice competente per materia, valore e territorio.

Competente è il giudice di pace ma per i soli crediti di valore fino a 5.000 euro. In tutti gli altri casi la competenza è del tribunale che sarebbe competente se la domanda fosse proposta in via ordinaria.

Presentato il ricorso, il giudice può:

  • rigettare il ricorso perché mancano i presupposti richiesti (es. credito non esigibile)
  • ritenere che sia carente di prove e ordinare l’integrazione del ricorso entro un termine da lui fissato.
  • se ritiene integrati tutti i presupposti allora emette un provvedimento di accoglimento ed adotta il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo fa si che sia un provvedimento del Tribunale stesso ad intimare il pagamento al debitore inadempiente entro un termine di 40 giorni (50 se risiede in un Paese UE, 60 se risiede al di fuori dell’Unione).

Cosa si verifica una volta adottato il decreto ingiuntivo?

Ottenuto il decreto ingiuntivo questo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione, pena la perdita di efficacia.

La notifica può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, posta raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC). Si verificano a questo punto 3 ipotesi:

  1. Il debitore adempie, in questo caso il credito è stato recuperato in tempi brevi.
  2. Il debitore si oppone al decreto, cioè ritiene di non essere obbligato ad adempiere (es. sostiene che il contratto con il creditore sia nullo, oppure di aver già pagato ed estinto il debito). In questo caso si aprirà un procedimento ordinario per accertare l’esistenza del credito.
  3. Il debitore non adempie e non si oppone entro il termine di 40 giorni, in questo caso il creditore può procedere ad esecuzione forzata mediante pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi, e soddisfare il proprio credito coattivamente.

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