202004.23
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Recupero crediti nei confronti della PA: beni pignorabili

Recupero crediti nei confronti della PA: beni pignorabili

Spesso le imprese si trovano in difficoltà per via dei lunghi ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

A vantare spesso dei crediti nei confronti di un Ente pubblico sono quelle operanti nel settore dell’edilizia.

È ovvio che questa situazione va ad incidere in maniera significativa sui bilanci.

Per cui, la conseguenza è che le imprese, a causa di una scarsa liquidità determinata da questi ritardi, potrebbero modificare la loro programmazione anche nel medio-lungo termine.

Quali sono le azioni da intraprendere per recuperare il proprio credito?

Se la Pubblica Amministrazione non provvede al pagamento, l’impresa potrà avvalersi della procedura giudiziale di recupero crediti, ovvero mediante ricorso ad un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è quel provvedimento rilasciato da parte del Tribunale su richiesta dell’interessato, il creditore, con il quale si intima formalmente, al debitore, di adempiere.

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, la Pubblica Amministrazione avrà 40 giorni di tempo per adempiere spontaneamente.

Trascorso inutilmente questo periodo, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e, quindi, rappresenta titolo esecutivo, che dovrà essere notificato all’amministrazione.

Tuttavia, prima di procedere ad esecuzione forzata, si dovranno attendere ulteriori 120 giorni.

Al termine di questo periodo potrà essere notificato l’atto di precetto che consiste nell’ultima sollecitazione ad adempiere ed informare il debitore che, se non dovesse procedere al pagamento entro i successivi 10 giorni, si procederà ad esecuzione forzata, ovvero al pignoramento dei beni.

Quali beni della PA possono essere oggetto di esecuzione forzata?

Per rispondere a questa domanda bisogna procedere per gradi ed analizzare i diversi beni di cui può essere in possesso la Pubblica Amministrazione.

    1. Beni demaniali: sono quei beni che appartengono allo Stato, alle Regioni, ai Comuni (es. porto, spiaggia, diritti reali ecc.). Questi beni sono per legge non pignorabili. 
    2. Beni patrimoniali indisponibili: sono ad esempio foreste, miniere, cave, siti archeologici, beni destinati a pubblici servizi ecc.; anche questi beni non sono pignorabili.
    3. Beni del patrimonio disponibile: sono tutti quei beni che non rientrano nelle due precedenti categorie e dei quali non è prevista un elencazione tassativa. Si tratta di beni che sì appartengono agli Enti pubblici, ma non sono destinati ad una funzione pubblica, di conseguenza sono sottoposti al regime dei beni priva. Questi sono pignorabili.
    4. I crediti pignorabili della Pubblica Amministrazione: sono quei crediti che l’amministrazione vanta nei confronti di terzi, in questo caso, i crediti derivanti da rapporti di diritto privato sono pignorabili.



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