Pignoramento presso terzi: cos’è e come funziona
Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento presso terzi è una tipologia di espropriazione dei beni che non risultano ancora in possesso del debitore.
Sono beni che si trovano presso terzi, appunto, come ad esempio lo stipendio o il denaro nel conto corrente.
Al contrario di quanto accade per il pignoramento mobiliare, in questo caso si tratta di una modalità frequente e veloce per intimare al debitore un pagamento, poiché risulta più semplice pignorare somme di denaro.
Come funziona il pignoramento presso terzi?
Il creditore, a seguito di solleciti andati a vuoto durante la fase del recupero crediti stragiudiziale, può decidere di proseguire con il recupero giudiziale del credito.
In questa fase, il creditore chiede al giudice di emettere un decreto ingiuntivo, ovvero un ordine formale con la quale viene intimato al debitore di procedere al pagamento di quanto dovuto.
Se il debitore non provvede all’adempimento entro il termine di 40 giorni può subire il pignoramento dei beni che, in questo caso, si tratta del pignoramento presso terzi. (altre ipotesi sono il pignoramento mobiliare e quello immobiliare)
Tuttavia, prima di procedere al pignoramento, può essere notificato l’atto di precetto che consiste in un ultimo sollecito al pagamento ed avvisare il debitore che se non dovesse adempiere entro 10 giorni, allora si procederà con il pignoramento.
A chi deve essere notificato?
Prima di tutto, la notifica avviene tramite ufficiale giudiziario in possesso del titolo esecutivo.
Notifica dell’atto esecutivo che va effettuata presso la residenza del debitore, poiché deve essere informato di ciò che accade.
Ma si rende necessario notificare l’atto anche al terzo che possiede le somme. L’obiettivo è di intimarlo a non effettuare il pagamento a favore del debitore e trattenere la cifra.
Le somme dovranno essere tenute in custodia del terzo fino a diverso ordine da parte del giudice.
Un esempio di terzo che è in possesso delle somme del debitore può essere la filiale della banca se oggetto del pignoramento è il conto corrente.
Quali beni sono pignorabili?
Alcuni esempi frequenti di beni oggetto del pignoramento possono essere:
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- Il quinto dello stipendio (non è possibile pignorare oltre 1/5 di questo).
- Il quinto della pensione (non è possibile pignorare oltre 1/5 di questo).
- Il quinto del Tfr (non è possibile pignorare oltre 1/5 di questo).
- Il saldo di fatture da parte di clienti.
- Il conto corrente.
È possibile che il debitore si opponga al pignoramento?
Si, l’inadempiente potrebbe opporsi nelle seguenti ipotesi:
- Opposizione all’esecuzione, con cui contesta l’esistenza stessa del debito o il suo ammontare. In questo caso si aprirà un giudizio ordinario in cui il giudice andrà ad accertare l’esistenza o meno del credito. In questo caso l’opposizione può essere proposta già contro l’atto di precetto oppure dopo l’avvio del pignoramento. Non vi è un termine specifico entro cui il debitore può presentare opposizione, ma sicuramente prima che il pignoramento sia completato.
- Opposizione agli atti esecutivi, con cui il debitore contesta irregolarità formali, irregolarità nella notifica, vizi processuali. In questo caso l’opposizione è presentata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si ritiene viziato.